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Norme generali sulle professioni intellettuali
OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI
LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897
Articolo 1
Gli ingegneri, gli architetti, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali, non possono esercitare la professione se non sono iscritti agli albi professionali delle rispettive categorie.
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