Norme generali sulle professioni intellettuali

OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897

Articolo 1
Gli ingegneri, gli architetti, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali, non possono esercitare la professione se non sono iscritti agli albi professionali delle rispettive categorie.