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Norme regolamentari per l’uso del timbro professionale
1) Ogni elaborato tecnico presentato da un dottore agronomo o da un
dottore forestale a privati, enti, uffici, dovrà essere autenticato
con l'apposizione di un timbro ad inchiostro grasso attestante che il
dottore agronomo o il dottore forestale firmatario dell'elaborato possiede
il requisito, prescritto dalla legge, della iscrizione nell'albo professionale.
2) Il timbro recherà il nome del professionista ed un numero di
iscrizione progressivo, e risponderà al formato ed alle caratteristiche
indicate nel modello riprodotto in calce.
Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad
altro professionista anche in caso di cancellazione dall’albo del
primo attributario.
3) Il timbro sarà assegnato, dal Presidente dell'Ordine, in dotazione
al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto
nell’albo all’atto della consegna, dietro rimborso del costo del timbro
stesso. Il professionista che riceve il timbro dovrà lasciare ricevuta
apponendo la firma sull’apposito registro.
4) Il timbro di dotazione sarà riprodotto nella tessera di riconoscimento
che, a norma dell'art. 9 del R. D. 25.11.1929, n. 2248 il Consiglio dell’
Ordine deve rilasciare ad ogni iscritto nell’albo professionale.
5) Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni
o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà, all’atto stesso
della presentazione della domanda di cancellazione della comunicazione
del provvedimento se adottato d’iniziativa del consiglio, riconsegnare
il timbro senza diritto ad alcun rimborso. Dell’avvenuta riconsegna sarà
data ricevuta all'interessato e ne sarà fatta annotazione sull’apposito
registro. In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà farne
immediata denuncia al presidente dell'Ordine che, a richiesta e dietro
pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.
6) Il professionista cancellato dall'Albo che non riconsegni il timbro
immediatamente o entro il termine fissato dal consiglio, sarà diffidato.
Del provvedimento sarà data comunicazione all'autorità giudiziaria e agli
enti ed uffici interessati. Il professionista cancellato dall'Albo che
continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale
effetto, sarà passibile di denuncia all'autorità giudiziaria a norma dell’art.
19 del R.D. 25.11.1929, n. 2248.
7) E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare
timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso di timbri che non siano
stati dati in dotazione dal presidente dell'Ordine è considerato infrazione
perseguibile con provvedimento disciplinare previsto dall’art. 11 del
R.D. 25.11.1929, n. 2248.
8) L'autorità giudiziaria, gli enti ed uffici pubblici comunque preposti
alla vidimazione o all’approvazione degli elaborati, saranno invitati
ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante
l'iscrizione all'Albo ed a respingerli se non lo siano, o non sia, in
altro modo valido, accertata l'iscrizione nell'Albo alla data della presentazione
dell'elaborato. Agli enti stessi sarà comunicata copia delle presenti
disposizioni col fac-simile del timbro.
9) Le presenti disposizioni sono entrate in vigore col 1 gennaio 1954.
FAC SIMILI DEL TIMBRO

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