DPR
30 aprile 1981, n. 350
Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento
della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
(Gazzetta Ufficiale, 9 luglio 1981,
n. 187)
(Testo coordinato, aggiornato con il Dpr. 169/05)
Articolo unico
Articolo unico. - É approvato l'annesso regolamento di esecuzione
della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione
di dottore agronomo e di dottore forestale.
REGOLAMENTO
Titolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine
I dottori
agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche
amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili,
sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto
- ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n.
3 - possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare
presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Per
ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato
il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento
dell'incarico stesso.
Articolo 2. Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione
a margine
I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali, secondo gli
ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della
libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine
la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza: tale
dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali
e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza.
In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui
al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più
presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito
stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione
a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui
Art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione
all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro
professionale.
Titolo
II
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Articolo
3. Assemblea degli iscritti
L'assemblea
degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione
del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda
convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni
prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio
professionale. Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero
degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della
convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione
in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda
volta almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In
tal caso la pubblicazione tiene luogo dell'avviso di cui al comma che
precede. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente
il presidente ed il segretario del consiglio. Nel caso di impedimento
o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente
e qualora anche quest'ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere
più anziano per iscrizione all'albo, ovvero - in caso di pari
anzianità - dal più anziano di età. Nel caso di
impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina
di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.
L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti,
a scrutinio segreto. Il processo verbale è redatto dal segretario
sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.
Articolo
4. Assemblea per l'approvazione dei conti
L'assemblea
degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo
è convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti
debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima
con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.
Articolo
5. Assemblea per la elezione del consiglio
...abrogato..
Articolo
6. Seggio elettorale
Il
presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie
fra gli elettori presenti due scrutatori supplenti. Il presidente ed
il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono
sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori
supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal
presidente.
Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare
la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni
elettorali.
Articolo 7. Votazione
Le
schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono
essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente
a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio
delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore
al momento della votazione.
Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno
votato.
Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono
per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere
proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a
sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle
schede non ancora utilizzate.
Articolo 8. chiusura della votazione
...abrogato..
Articolo
9. Scrutinio
Il risultato
delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre
giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed
al consiglio dell'Ordine nazionale.
Articolo 10. Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle
cariche
Il
presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'Art.
15 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla
proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.
La riunione del consiglio è presieduta dal membro più
anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità,
dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono
esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione,
e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.
Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo Art.
11, secondo, terzo e quarto comma.
Articolo
11. Riunione del consiglio dell'ordine
Il
consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza
dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni
del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la
decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia
prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale di
ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente, ed è sottoscritto da entrambi.
Articolo
12. Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione
Il
commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione
dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale
- verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la
costituzione del nuovo ordine - incarica lo stesso commissario di indire
l'assemblea per l'elezione del consiglio. Le funzioni di presidente
e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente,
dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto
nell'albo.
Articolo
13. Fusioni di ordini
La
fusione di due o più ordini di provincie viciniori è disposta
dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine
nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero
di iscritti. I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono,
entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine
di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali
degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi. Nei
venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato
convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine,
che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli
5, 6, 7, 8 e 9. Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio
provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle
tessere e dei timbri professionali degli iscritti.
Articolo
14. Riunioni e convegni
Nell'ambito
delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine
può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti
la categoria.
Titolo
III
CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
Articolo
15. Elezione del consiglio dell’Ordine nazionale
...abrogato...
Articolo
16. Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale
Le riunioni
del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi
membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti
dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare,
la decisione più favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia,
il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo
17. Riunioni e convegni
Nell'ambito
delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine
nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste art.
14 del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni
e congressi a livello nazionale, e può disporre la partecipazione
di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.
Titolo
IV
ISCRIZIONE NELL’ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE
Articolo
18. Requisiti per l'iscrizione nell'albo
La domanda
di iscrizione nell'albo, redatta in carta bollata, è diretta
al consiglio dell'ordine, e va corredata dei seguenti documenti: 1)
certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore
agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica: 2) certificato
penale generale; 3) certificato di residenza; 4) dichiarazione concernente
lo stato giuridico professionale; 5) ricevuta del versamento effettuato
presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal
consiglio dell'ordine. 6) ricevuta del versamento in conto corrente
postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 117, lettera
b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. L'aspirante che
non sia cittadino italiano, in luogo del certificato di cui al precedente
n. 1), deve produrre attestazione del Ministero degli affari esteri,
comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello
Stato di appartenenza. Gli impiegati dello Stato o di altra pubblica
amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale.
Articolo
19. Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti
Non è
consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.
In caso di cambiamento di residenza l'iscritto è tenuto a chiedere
il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale competente,
dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine
di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di
trasferimento dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine
di appartenenza, attestante l'assenza delle circostanze indicate Art.
33, ultimo comma, della legge. In caso di accoglimento della domanda,
l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione
stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito: nel
nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo
di provenienza. Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto
a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.
Articolo
20. Reiscrizione
Per ottenere
la reiscrizione all'albo l'interessato - oltre a comprovare la cessazione
della causa che ne aveva determinato la cancellazione - deve dimostrare
di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione
e produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 18, primo
comma.
Articolo
21. Tessera di riconoscimento
Il presidente
del consiglio dell'ordine, a spese dell'iscritto nell'albo, gli rilascia
una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione
giuridico-professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio
1976, n. 3. La tessera munita di fotografia recante il timbro a secco
del consiglio dell'ordine, è firmata dal presidente e dal segretario
del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare.
Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del
consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto
il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento:
il professionista è tenuto a restituire all'ordine di provenienza,
nel più breve termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.
Articolo
22. Timbro professionale
Il consiglio
dell'ordine rilascia all'iscritto nell'albo che ne faccia richiesta,
ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine
nonché il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione
dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo con annotazione
a margine, il timbro viene consegnato all'interessato secondo le modalità
stabilite Art. 1. Nel caso di trasferimento per cambio di residenza
l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza
e può richiederne un altro all'ordine presso cui è trasferito.
Titolo
V
SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Articolo
23. Sospensione dall'esercizio professionale
La sospensione
dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione
al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro
professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione. Ove
l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma
precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata,
a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni,
il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine
e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine
nazionale.
Articolo
24. Radiazione
La radiazione
dall'albo dell'iscritto comporta la restituzione al consiglio della
tessera di riconoscimento e del timbro professionale. Si applica la
disposizione di cui al secondo comma del precedente Art. 23.
Articolo
25. Invito a comparire
L'invito
a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato
almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione
e deve contenere: 1) le generalità dell'incolpato; 2) la menzione
circostanziata degli addebiti; 3) l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata
comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza; 4)
il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito,
entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti
del procedimento e presentare memoria e documenti; 5) la data e la sottoscrizione
del presidente.
Titolo
VI
IMPUGNAZIONI
Articolo
26. Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi
in materia elettorale e disciplinare
Il ricorso
al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato
nel termine prescritto Art. 54 della legge al consiglio dell'ordine
competente; se ricorrente è il professionista, all'originale
in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera. Il segretario
del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione,
rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al procuratore
della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista,
se ricorrente è il procuratore della Repubblica. Il ricorso contiene
i motivi su cui si fonda ed è corredato:
a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se
il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione
cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;
b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.
Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso
è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso
un ufficio del registro, della tassa stabilita Art. 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26, e successive
modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato
intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte
del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione,
le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto,
presso la segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale. Il ricorso
e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio
dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il
procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione
degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei
dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi
aggiunti. Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma
precedente, trasmette nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine
nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla
prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie conclusioni,
nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.
Il consiglio dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine
il ricorso e gli atti relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente,
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del
consiglio dell'ordine, assegnandogli un termine non inferiore a trenta
giorni per le sue repliche.
Articolo
27. Trattazione del ricorso
Decorso
il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente
del consiglio dell'Ordine nazionale nomina entro trenta giorni il relatore
e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni
successivi. Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, prima
della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere
le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di cui al comma
precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario
agli adempimenti suddetti.
Articolo
28. Verbale delle sedute
Il verbale
delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario,
è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:
a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.
Articolo
29. Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale
Qualora
nell'albo di un ordine non risultino iscritti dottori forestali aventi
i requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 58 della legge, oppure
risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti
del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della
magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello
del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti negli albi
di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti viciniori.
Titolo
VII
ONORARI, INDENNITÀ E SPESE
Articolo
30. Controversie
Il consiglio
dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle
indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali
svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati
e di tentare la conciliazione.
Titolo
VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo
31. Notificazioni e comunicazioni
Salvo che
non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente
regolamento sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato,
esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio
dell'ordine per un periodo di novanta giorni, salvo quanto prescritto
dal quarto comma dell'art. 26. Le notificazioni sono eseguite, anche
per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta
della segreteria del consiglio dell'ordine.
Articolo
32. Formazione del nuovo albo
Per la
formazione del nuovo albo ai sensi degli articoli 3, 30 e 31 della legge,
il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto
dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La
richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla
data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la
cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo
stesso mezzo all'interessato. L'iscritto cancellato dall'albo potrà
chiedere la reiscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge.