![]() |
Legge 7 gennaio 1976, n. 3Modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152, e dal Dpr 8 luglio 2005, n. 169 Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 (Testo coordinato, aggiornato con il Dpr. 169/05)
Titolo I 1. I titoli
di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle
attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito
l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un
albo a norma dell'art. 3. Art.
2– Attività professionale a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempre che queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale; d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decretolegge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici; e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici; g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo; i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore; m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza; o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse; p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi; q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale; t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura; u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale; z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali; aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti; bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti; cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri. 2. I dottori
agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le
attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi
indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro
specifica competenza. 1. Presso
ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo
dei dottori agronomi e forestali. Art. 4 - Obbligo del segreto professionale 1. L'iscritto
nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle
notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria
attivitą. 1. L'ordine
dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza
del Ministero di grazia e giustizia, il quale la esercita sia direttamente
sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
Art. 6 - Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche 1. Gli incarichi
relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità
giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.
Art. 7 - Riscossione dei contributi 1. Ogni ordine
forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'articolo 13, lettera
l), e dall'articolo 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono
resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori
che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le
riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in
riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. Art. 8 - Personale del consiglio nazionale e dei consigli degli ordini 1. Il consiglio
dell'ordine Nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale
occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.
Art. 9 - Circoscrizioni territoriali 1. L'ordine
dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con
sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo
almeno quindici professionisti. Art. 10 - Composizione del consiglio dell'ordine 1.
...abrogato... Art. 11 - Cariche del consiglio - Validità delle sedute 1.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente,
un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vice presidente
sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per
iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più
anziano per età. Art. 12 - Attribuzioni del presidente 1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti. Art. 13 - Attribuzioni del consiglio 1. Il consiglio,
oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali; d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14; e) adotta i provvedimenti disciplinari; f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa; g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale; i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari; m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale; n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti. 2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48. Art. 14 - Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione 1. Il membro
del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni
consecutive, decade dalla carica. Art. 15 - Scioglimento del consiglio 1. Il consiglio
può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione,
se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza
dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi
motivi. Art. 16 - Assemblea ordinaria degli iscritti 1. L'assemblea
è convocata dal presidente. Art. 17 - Assemblea per l'approvazione dei conti 1. L'assemblea degli iscritti nell'albo per la approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno. Art. 18 - Assemblea straordinaria 1.
Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno
nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga
fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare
da parte di almeno un quinto degli iscritti all'albo. Art. 19 - Assemblea per l'elezione del consiglio 1.
...abrogato... Art. 20 - Costituzione di nuovi ordini 1. Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. Art. 21 - Fusioni di ordini 1. Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia e giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale. Art. 21-bis - Federazione regionale degli ordini 1.
In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini
dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.
Art. 21-ter - Funzioni della federazione regionale 1. La Federazione
regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha
le seguenti funzioni: b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti; c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza; e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa; f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini; g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.Art. 21-quater - Funzioni degli organi della federazione regionale 1.
É di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli
ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali: TITOLO
III Art. 22 - Ordine nazionale 1. Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale. Art. 23 - Consiglio dell'ordine nazionale 1.
Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori
forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età. Art. 25 - Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale 1.
Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza
del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente
legge o da altre norme. Art. 26 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale 1. Il consiglio
dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita
le seguenti attribuzioni: b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti; c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini; d) esprime il parere sulla fusione degli ordini; e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari; f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale; g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi; h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia d'iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi. Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine nazionale 1.
...abrogato... Art. 28 - Incompatibilità ...abrogato... Art. 29 - Comunicazione delle decisioni 1. Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia. TITOLO
IV Art. 30 - Contenuti dell'Albo e suoi effetti 1.
L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più
sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome,
il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli
iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale
questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato
giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato
secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico
che ripete il numero di iscrizione. Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo 1.
Per essere iscritti nell'albo è necessario: 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo. Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della domanda 1.
Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione
della domanda di iscrizione: la deliberazione, adottata su relazione di
un membro del consiglio dell'ordine, è motivata. Art. 33 -Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti 1.
Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei
dottori agronomi e forestali. Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per morosità 1.
Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio
o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando
sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del primo comma dell'articolo 31. Art. 35 - Reiscrizione 1.
Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando
sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione. Art. 36 - Comunicazione delle deliberazioni del consiglio 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di grazia e giustizia. TITOLO
V Art. 37 - Responsabilità disciplinare 1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo. Art. 38 - Sanzioni disciplinari 1.
Le sanzioni disciplinari sono: Art. 39 -Avvertimento 1.
L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista
e nel richiamo al l'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto
nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato
all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo
processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 40 - Censura 1.
La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa
dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze
di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità
professionale. Art. 41 - Sospensione dall'esercizio professionale 1.
La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta
nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa
è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista
interessato. Art. 42 -Radiazione 1.
La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando
l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione
per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente
compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
- l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione per uguale durata; - il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia. Art. 43 - Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale 1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Art. 44 - Fatti costituenti reato 1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento. Art. 45 - Prescrizione 1.
L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Art. 46 - Competenza 1.
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine
ove è iscritto l'incolpato. Art. 47 - Apertura del procedimento disciplinare 1.
Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono
essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare. Art. 48 - Svolgimento del procedimento disciplinare 1.
Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale,
nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per
cui si procede. Art. 49 - Notificazione delle decisioni 1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia. Art. 50 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine 1.
L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono
regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto
applicabili. Art. 51 - Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale 1.
L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale
sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in
quanto applicabili. Art. 52 - Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione 1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso. Art. 53 - Reiscrizione dei radiati 1.
Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purché
siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove
questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta
riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto,
dopo il provvedimento, irreprensibile condotta. TITOLO
VI Art. 54 - Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare 1.
Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione
e reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare, sono
impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso
il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al
consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla loro comunicazione o notificazione. Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine nazionale 1.
Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia
del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo,
riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più
grave. Art. 56 - Irricevibilità del ricorso 1.
É irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta
giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata. Art. 57 - Decisione del ricorso 1.
La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione,
i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno,
mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente
e del segretario. Art. 58 - Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale 1.
Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi
in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonché
in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal
procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale
nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o
presso il quale si è svolta l'elezione contestata. TITOLO
VII Art. 59 - Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese 1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Art. 60 - Restituzione di atti e documenti 1.
Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti
dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei
diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.
TITOLO
VIII Art. 61 - Già abilitati all'esercizio professionale 1. Hanno diritto di essere iscritti all'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna. Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in contrasto 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali. Art. 63 - Regolamento di esecuzione 1. Il Governo della repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione. NOTE AVVERTENZA II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 2, L 3/76 - II comma
5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/1990. (Disposizioni in materia di determinazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni
urgenti) prevede che: "Le costruzioni indicate nella lettera a) del
comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione destinate
ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano
entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle - II testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è il seguente: Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti). - Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. - Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. - II progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. - Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. - La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari. - L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia. Art. 18 (Autorizzazione per I'inizio dei lavori). - Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti. - Per i manufatti
da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma. - Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. - I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze". Il R.D. n. 27 /1929 approva il regolamento per la professione di geometra. Si trascrive il testo degli articoli 16 e 19 del regolamento: Art. 16 - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: a) operazioni
topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie
a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di
confini, operazioni catastali ed estimi relativi;
La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente". II testo dell'art. 1 delle norme per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R.D. n. 2229/1939, è il seguente: - Ogni opera
di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilita possa
comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita
in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un
architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni,
ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925,
n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto
e delle successive modificazioni. La legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 2: Art. 1 (Disposizioni generali) – - Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. - Sono considerate
opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità
tali da assicurare permanentemente I'effetto statico voluto. Art. 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione) -La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. - L'esecuzione
delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto
o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei
limiti delle rispettive competenze. |