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Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17
agosto 2001) Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo
87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato
dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;
VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza
del 22 marzo 2001;
VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso
nell'adunanza del 6 marzo 2001;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 4 aprile 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 24 maggio 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente regolamento
TITOLO
PRIMO
NORME GENERALI
Art.
1 - Ambito di applicazione
1. Il presente
regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi
albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo
e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito
industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito
stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite
o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Art.
2 - Istituzione di sezioni negli albi professionali
1. Le sezioni
negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione
al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il
percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali
vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di
accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea
specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio
può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale,
previo superamento del relativo esame di Stato.
Art.
3 - Istituzione di settori negli albi professionali
1. I settori
istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte
e individuate attività professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni
degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione
allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare
le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più
altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità
di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento
del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di
studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa
sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento
di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti
il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad
un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite,
anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della
sezione B.
Art.
4 - Norme organizzative generali
1. Salve
le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero
dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale,
degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1,
comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo
2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna
sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza
di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta
per cento alla componente corrispondente alla Sezione A. L'elettorato
passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti
vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione
cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge
14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le
procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare,
nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Art.
5 - Esami di Stato
1. Coloro
che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono
accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto,
il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte
di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati
da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o
da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo
di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni
tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito
delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna
professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione
delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento
delle prove d'esame.
Art.
6 - Tirocinio
1. Il periodo
di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte
durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni
stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente,
con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di
istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione
professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla
sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla
base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli
ordini e collegi.
Art.
7 - Valore delle classi di laurea
1. I
titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale
ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico
contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal
presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Art.
8 - Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti
in conformità al precedente ordinamento
1. Fatto
salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo
II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea
regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi
a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione
B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando
la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione,
hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal
requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione
alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi
a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente
regolamento.
TITOLO
SECONDO
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO
I
ATTIVITA'
PROFESSIONALI
Art.
9 - Attività professionali
1. L'elencazione
delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna
professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività
di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
PROFESSIONE
DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
Art.
10 - Sezioni e titoli professionali
1.
Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo
e dottore forestale.
3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.
5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi
e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni
"Sezione A -dottori agronomi e dottori forestali" e "Sezione
B -agronomi e forestali iuniores", "Sezione B zoonomi",
"Sezione B -biotecnologi agrari".
Art.
11 - Attività professionali
1. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione
A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando
immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente
normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le
altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio
1992, n. 152.
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla
sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari,
zootecnici, forestali ed ambientali;
b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali,
delle trasformazioni alimentari, della
commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva,
dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa
dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale,
del verde pubblico e privato, del paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli,
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
d)le attività estimative relative alle materie di competenza;
e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla
produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali
e della difesa ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali,
animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella
ambientale;
i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi
agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione
e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione
B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni
animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni
e della commercializzazione dei prodotti di
origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla
produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni
animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f)la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione
strumentale e di impianto embrionale in tutte le
specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo
e la guida del medico veterinario;
h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della
biodiversità animale e dei microrganismi.
4. Formano
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione
B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
seguenti attività:
a) la consulenza nei settori delle produzioni
vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei
prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare
per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM)
nelle filiere agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari
e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al
corretto impiego di biotecnologie;
d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità
e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli,
compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione
varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica
di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare,
mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla
produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative
negli ambiti agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.
Art.
12 - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova
1. L'iscrizione
nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso
di laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 3/S – Architettura del paesaggio (LM-3);
b) Classe 4/S – Architettura e ingegneria edile (LM-4);
c) Classe 7/S – Biotecnologie agrarie (LM-7 Biologie agrarie);
d) Classe 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);
e) Classe 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
f) Classe 74/S – Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali)
g) Classe 77/S – Scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
h) Classe 78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari (LM-70 Scienze e tecnologie alimentari);
i) Classe 79/S – Scienze e tecnologie agrozootecniche (LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali);
l) Classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75);
m) Classe 88/S – Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81).
3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e
una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono
sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo
una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza
professionale.
In parentesi la nuova classificazione, e l’eventuale nuova denominazione, ai sensi dell’Allegato 2 del DM 26 luglio 2007, n. 386 “Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale”.
Art.
13 - Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova
1. L'iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame
di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale: 1) Classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale);
2) Classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari);
b) per l'iscrizione
al settore zoonomo:
1) Classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali);
c) per l'iscrizione
al settore biotecnologico agrario: 1) Classe 1 – Biotecnologie (L-2).
3. L'esame
di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle
produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni
agroalimentari e biotecnologie agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di
laurea e il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:
1) per il
settore agronomo e forestale -indirizzo agronomico, in un elaborato di
pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera
semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative
ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione
di qualità dei prodotti agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale -indirizzo forestale, in un progetto
di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie,
corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione
di qualità dei prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda
zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione
eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici
o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e
nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento
informatico;
d) una prova
orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia
professionale. Inoltre:
1) per il
settore agronomo e forestale -indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza
dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della
loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali
e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo
rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni
alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della
meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della
principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale -indirizzo forestale, essa verte
sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi
forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche
dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia
degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo
forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie
silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione
del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione
forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali
leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale
e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali
zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie
di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica,
dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti
e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle
tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione
e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale,
della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale
legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea;
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della
biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali
caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale,
delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale , della
difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni
agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale
ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.
In parentesi la nuova classificazione, e l’eventuale nuova denominazione, ai sensi dell’Allegato 2 del DM 26 luglio 2007, n. 386 “Linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale”.
Art.
14 - Norme finali e transitorie
1.
Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori
forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi
nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di
esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A.
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