Legge 10 febbraio 1992, n. 152

La legge 152/92 modifica e integra la legge 7 gennaio 1976, n. 3, salvo che per quanto sotto riportato riguardo all’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale

Art. 12

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.

Art. 13

1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella cita in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella città più vicina.
2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 14

1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti: possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge; svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attivati di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.

Art. 15

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 12, L152/92

- Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 1378/1956 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) è il seguente:
Art. 1 -
Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medicochirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.

-I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in cita sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3".

-Art. 3 - Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione I del Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

Nota all'art. 13, L152/92

- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 1378/1956 è il seguente:
Art. 2

Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3".