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Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione
degli organi di ordini professionali (Dpr 8 luglio 2005, n. 169)
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini
dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei
biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.
Art. 2 - Composizione dei consigli territoriali
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento,
i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati
da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi
albi pari a:
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento
ma non millecinquecento;
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.
2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella
di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.
3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo
e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di
appartenenza.
4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della
proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente
regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è
sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione
dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più
uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
Art.
3 - Elezione dei consigli territoriali
1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio
in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso
di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno
feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima.
In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento
del nuovo consiglio.
3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo,
esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria,
per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni
prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì,
pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio
nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti
superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per
posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale
per due volte consecutive.
4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché
delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni
alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice
di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.
5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo
degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento
iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini
con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione,
l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto,
per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un
quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento
iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi
sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione
si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei
seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute
per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio
ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti
più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente
sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio
dello scrutinio nel seggio centrale.
7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione
che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla
segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura
della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa,
sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi
di legge, nonchè la dichiarazione che la busta contiene la scheda
di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità
del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio
centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum
costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare
l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla,
e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso
per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda
votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale
terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza
può votare personalmente alla seconda e terza votazione.
8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun
seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario
ed almeno due scrutatori.
9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti
del seggio.
10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità
personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe
pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto,
scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato
o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati
ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati
dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda
è deposta chiusa nell'urna.
12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette
giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine
ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle
elezioni.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente,
sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio,
rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale
successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del
calcolo del quorum della successiva votazione.
14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto
ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda
votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente
consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni
feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti
alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse
le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito
da due scrutatori, procede allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato
il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione
è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i
consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso
in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla
sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia
maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano
uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni
e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.
Art. 4 - Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente
iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede
il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale.
Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della
maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti
all'albo.
Art.
5 - Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente
regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1
è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque
anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti
tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione
4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio
uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.
2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti
iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza
distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data
dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti
per più di due volte consecutive.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio
territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è
esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione
l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.
4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente
regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti
o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento
iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da
seicento iscritti ed oltre.
5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine
territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio,
che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende
eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai
sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è
redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che
vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi
dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia
con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna
sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si
considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti
nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax
al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti
tutti i voti spettanti all'ordine.
6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica
sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso
di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì
stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è
eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri
sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non
siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A
ciascun iscritto è eleggibile.
8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia
maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano
uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto
a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei
mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi
ai sensi del presente regolamento.
10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente
tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
omissis
Art.
9 - Procedimenti disciplinari
1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali
per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare
ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio
di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla
sezione del professionista assoggettato al procedimento.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non
sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione
monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con
maggiore anzianità di iscrizione.
4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica
il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia
tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione
dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio
risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione
B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene
l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla
sezione A.
Art.
10 - Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni
del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo
1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente
ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo
5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla
parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12;
articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo
e terzo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo
19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole
«ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo;
articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo
48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato»,
della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi»
alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi
primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo
15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;
c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione»
alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925,
n. 2537;
d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo
5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola
«consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente
alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici»,
e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994,
n. 615;
e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto»
fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della
legge 9 febbraio 1942, n. 194;
f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto»
alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle
parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»;
articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo
35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio
1967, n. 396;
g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto»
alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo,
terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo
5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo
10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;
h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto»
alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola
«Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12
novembre 1990, n. 339.
omissis
Allegato
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