Circolare numero: 04 del "Marzo/2009"


ATTIVITÀ DELL’ORDINE

Onorari professionali per le prestazioni connesse alla redazione dei piani di utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche e delle autorizzazioni integrate ambientali
Il Consiglio dell’Ordine di Milano ha approvato il documento di orientamento per la determinazione degli oneri professionali per le prestazioni connesse alla redazione dei piani di utilizzazione agronomica delle deiezioni zootecniche e delle autorizzazioni integrate ambientali.
Il documento consente di conoscere l’importo delle competenze professionali che i professionisti possono chiedere per le attività indicate.
Detti importi tengono conto dei principi stabiliti dall’art. 2233 c.c. vigente.
I Colleghi interessati possono richiederne copia alla Segreteria.

Corso di specializzazione sui ’’Tappeti erbosi’’
Si ricorda che sono aperte le preiscrizioni al Corso di specializzazione sui ’’Tappeti Erbosi’’ organizzato dall’Ordine di Milano con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e aperto a tutti gli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali.
Il corso, della durata di 64 ore in cui si alterneranno lezioni in aula con uscite didattiche presso vivai specializzai, centri sportivi e aree private, si terrà nel periodo marzo-giugno. Il numero dei posti è limitato a 25 e vale l’ordine di arrivo delle preadesioni.
Gli interessati sono invitati a segnalare la propria preadesione entro e non oltre il 13 marzo 2009 allo scrivente Ordine (Tel. 02/58313400 - Fax 02/58317387 - e-mail: odaf@odaf.mi.it).

Corso ’’La valutazione paesistica dei progetti’’
É in preparazione un corso di specializzazione su ’’la valutazione paesistica dei progetti’’ diretto ai progettisti di opere edilizie nonché a verde e del paesaggio in ambito rurale e urbano e ai membri - o aspiranti tali - delle commissioni del paesaggio comunali.
Il corso avrà una durata di circa 30 ore e si terrà nei mesi tra fine marzo e giugno.
I Colleghi interessati sono invitati ad inviare la preadesione entro e non oltre il 20 marzo 2009 allo scrivente Ordine (Tel. 02/58313400 - Fax 02/58317387 - e-mail: odaf@odaf.mi.it).

Corso DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi dell’impresa (ex DLgs 81/2008)
L’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano sta organizzando un Corso sul DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi dell’impresa (ex DLgs 81/2008) finalizzato alla redazione del DUVRI per gli studi professionali.
Il Corso si terrà presumibilmente nei primi giorni di maggio 2009 è avrà una durata di 6 ore (3 ore mattino - 3 ore pomeriggio) presso la sede dell’Ordine.
I Colleghi interessati sono invitati ad inviare la preadesione entro e non oltre il 27 marzo 2009 allo scrivente Ordine (Tel. 02/58313400 - Fax 02/58317387 - e-mail: odaf@odaf.mi.it).

Inaugurazione anno giudiziario tributario
Il 20 febbraio è stato inaugurato nell’Aula magna del Palazzo di giustizia di Milano l’anno giudiziario tributario 2009 a cui ha partecipato il dr. Aldo Carletti, vicepresidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano.

Consulenza fiscale gratuita
É attivo il servizio di consulenza fiscale gratuita per i professionisti iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano.
Il consulente, dott.ssa Maria Luisa Calini, sarà presente presso la sede dell’Ordine il 16 aprile 2009 dalle ore 9 alle ore 13.
Gli interessati dovranno prendere contatti con la Segreteria per prenotarsi.


CONAF

Parere legale: Esercizio della professione da parte di iscritti dipendenti di imprese/società/associazioni di categoria
Alcuni Ordini ci hanno chiesto delucidazioni in merito all’esercizio della professione da parte di iscritti dipendenti di imprese, società o associazioni di categoria. Il legale del Conaf si è così espresso: “Al primo quesito“un dottore agronomo o un dottore forestale, regolarmente iscritto, può esercitare la professione in quanto dipendente di un’impresa, società o associazioni di categoria”, si deve rispondere in maniera affermativa, tenuto conto che la legge 7/01/1976 n. 3 “Ordinamento della professione del dottore agronomo e dottore forestale” espressamente prevede al comma 2 dell’art. 3 che ”…per l’esercizio dell’attività professionale di cui all’art. 2 è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto d’impiego o collaborazione o qualsiasi titolo…”: ne discende, pertanto, che il dottore agronomo o il dottore forestale, che è regolarmente iscritto all’Albo, può esercitare la professione in quanto dipendente di soggetto pubblico o privato”.
Tenuto conto che, correttamente, l’Ordine richiedente ha interessato anche l’EPAP, si ritiene di dover rimettere la risposta della seconda parte del primo quesito a tale Ente per competenza. Solo per completezza si segnala che la risposta a tale secondo punto del quesito va ritrovata nell’art. 1 del D.Lgs. 10.2.1996, n. 103 (fonte normativa istitutiva dell’Ente di Previdenza Professionale) e, nell’art. 1, comma 1 del Regolamento EPAP (approvato con Decreto del Ministero del Lavoro il 16.5.2007), che richiede l’iscrizione all’EPAP dei professionisti iscritti agli Albi che lavorino quali dipendenti, ove svolgano, anche in forma occasionale e saltuaria, attività libero professionali (sono le fattispecie previste del comma 2, in via generale, e del comma 4 per i soli dipendenti pubblici, dell’art. 3 L. 3/76).
Quanto al secondo quesito, “quali requisiti contrattuali”, come già anticipato nella risposta al primo quesito i dottori agronomi e i dottori forestali possono esercitare l’attività professionale, in qualità di dipendenti, sia per enti pubblici che per società o imprese private. Il rapporto contrattuale sarà chiaramente definito sulla base dell’inquadramento e delle concrete mansioni assegnate, nell’ambito del singolo rapporto instaurato, secondo la contrattazione collettiva rientrante nel campo di appartenenza del datore di lavoro, ovvero secondo le caratteristiche del contratto di collaborazione ad esso applicabile.
Quanto, infine, al terzo quesito “la fattura della prestazione professionale” va evidenziato che, poiché la prestazione del dottore agronomo o dottore forestale è a favore del datore di lavoro, è evidente che il rapporto di fatturazione nei confronti della clientela rimane in capo alla società – datrice di lavoro e, pertanto, non si può applicare il contributo integrativo previdenziale dell’Ente di Previdenza, salvo che si tratti di società professionale in cui il dottore agronomo o il dottore forestale presti attività quale collaboratore di un socio professionista della stessa, essendo, in tal caso, i componenti della società di professionisti tenuti all’iscrizione all’EPAP (v. comma 1 bis, dell’art 1 Regolamento EPAP, sopra citato) e ad emettere, quindi, fattura con l’applicazione di contributi previdenziali.
Va ribadito, a riguardo, per maggior chiarezza, che esula dall’attività consentita dalla legge ed integra gli estremi del reato di abusivo esercizio della professione ex art. 348 c.p. la sottoscrizione da parte di società (differenti da società di professionisti regolarmente iscritte negli appositi albi) di atti di natura professionale ed oggetto delle competenze riservate agli iscritti agli Ordini. Ne discende, pertanto, che il professionista che operi in qualità di dipendente di un datore di lavoro privato, può legittimamente svolgere la propria attività a favore dello stesso, ma non a favore dei clienti del datore di lavoro, concretandosi in tal caso una illegittima fattispecie di interposizione nel contratto d’opera professionale, riconducibile all’abusivo esercizio della professione di cui sopra.
A riguardo giova rammentare che i Consigli dei dottori agronomi e dottori forestali, ai sensi della lett. b), comma 1, art. 13, L. 3/76, sono tenuti a svolgere le opportune attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione.

Incarichi a Periti per la liquidazione dei danni da calamità naturali. Invito a vigilare per prevenire forme di abusi nello svolgimento della attività professionale
I Consigli nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, dei geometri e dei periti agrari, fin dagli anni 80, hanno avvertito la necessità di costituire il Comitato interprofessionale periti estimatori danni da calamità naturali quale organismo di collegamento e valorizzazione delle attività dei Periti.
Funzione precipua del Comitato è quella di curare lo sviluppo dell’attività peritale garantendo il rispetto delle norme deontologiche e fornendo qualificati contributi tecnici e formativi, nel rispetto delle specificità professionali dei singoli professionisti, per ottenere un miglioramento prestazionale a tutto vantaggio dell’utenza e a garanzia dell’interesse pubblico.
In relazione agli incarichi i Consigli Nazionali citati ritengono di dover chiarire alcuni aspetti delicati che ineriscono la competenza e la titolarità dell’esercizio dell’attività peritale.
In ordine alla specifica competenza il Ministero della Giustizia si era puntualmente espresso con nota del 20/12/1994 prot. 44003/1778, uff. VII, con cui riteneva competenti in materia i dottori agronomi e i dottori forestali, i geometri e i periti agrari, per cui, risulta incongruo il tentativo di coinvolgere altre figure professionali nelle attività di quantificazione e di liquidazione dei danni da calamità naturali.
L’espediente, di recente utilizzato da alcune Compagnie di assicurazione, di estendere a figure diverse le competenze specifiche è destituito, alla luce del richiamato parere ministeriale, di ogni fondamento tecnico e giuridico.
L’equipollenza dei titoli di studio può solo essere stabilita con uno specifico provvedimento, di norma si tratta di un decreto ministeriale, che, contestualmente, chiarisca anche per quali finalità sia stata predisposta l’eventuale equipollenza.
La titolarità dell’esercizio dell’attività professionale è, quindi, riservata solo ed esclusivamente ai dottori agronomi e ai dottori forestali, ai geometri e ai periti agrari, purché abilitati allo svolgimento della professione ai sensi delle norme vigenti.
Nel caso in cui gli iscritti venissero a conoscenza di attività peritali affidate a figure professionali diverse da quelle legittimate, sono invitati ad informare tempestivamente l’Ordine.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
Con deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero”.
Tali disposizioni comporteranno riflessi ai numerosi professionisti impegnati negli incarichi giudiziari e di parte.
All’interno delle linee guida emesse dal Garante, sono trattati i seguenti argomenti:
- il rispetto dei principi di protezione dei dati personali;
- la comunicazione dei dati;
- la conservazione e cancellazione dei dati;
- le misure di sicurezza;
- i consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.
In particolare il Garante precisa che il Consulente di Parte:
- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));
- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato e di terzi;
- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle ’’misure idonee e preventive’’ (art. 31) sia alle ’’misure minime’’ (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B al Codice; art. 169 del Codice); ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, il consulente è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B);
- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l’ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.


EPAP

Contributi minimi 2009 e indennità di paternità
Il sito dell’Epap è stato recentemente aggiornato con l’indicazione dei contributi minimi validi per l’anno 2009 e con la previsione dell’indennità di paternità.
In particolare, rispetto a quest’ultimo aggiornamento la decorrenza dell’ammissibilità delle richieste di indennità di paternità è stata fissata dal CdA all´11 ottobre 2005, data della sentenza n. 385 con la quale la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, poiché il combinato disposto degli articoli non consentiva una interpretazione estensiva tale da ricomprendere anche i liberi professionisti di sesso maschile facendo espresso riferimento alle sole professioniste.
Il 13 febbraio scorso il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato che verranno considerate ammissibili tutte le richieste di indennità di paternità per eventi manifestatisi dall´11 ottobre 2005 ad oggi purché vengano presentate entro il 12 agosto 2009.
Al fine di una corretta gestione della posizione contributiva, l’Epap ricorda la fondamentale importanza che ha la regolare trasmissione del modello di dichiarazione reddituale.
Per qualsiasi informazione di carattere generale è possibile contattare il Call Center dell´Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 21:00, chiamando il numero verde: 800.164.994.


REGIONE LOMBARDIA

Newsletter della Direzione generale agricoltura
Ricca di novità, la Newsletter della Direzione generale agricoltura riferisce, tra l’altro, delle modifiche di alcune misure del Psr e della pubblicazione di numerosi bandi. Il documento, allegato, contiene i collegamenti al sito della Direzione generale ove sono contenute le notizie integrali.


NEWS

Terre e rocce di scavo: semplificazioni per il riutilizzo nel sito di produzione (Dlgs n. 185/2008, art. 20, convertito in legge 2/2009)
Fra le novità introdotte dalla legge 2/2009, di conversione del cosiddetto decreto anticrisi (DL 185/2008), si segnala il recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti, relativamente alla parte in cui è previsto che il suolo non contaminato e l’altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione possa essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato.
Si tratta di una misura che semplifica notevolmente la gestione delle terre e rocce da scavo all’interno del cantiere di produzione.
L’art. 20 del decreto legge 185/2008 - recependo la Direttiva Europea 2008/98/CE - inserisce tra i materiali esclusi dall’applicazione della disciplina sui rifiuti (art. 185 del Dlgs 152/06), le terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate nel sito di produzione.
Le terre e le rocce da scavo, in questo caso, non sono rifiuti e conseguentemente non sarà più necessario prevedere la redazione di un espresso progetto.
Si ricorda che per quanto riguarda invece l’utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori del cantiere di produzione continuano ad applicarsi le regole generali previste dall’art. 186 del Dlgs 152/2006.
Si riporta di seguito l’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), così come modificato dalla presente legge:
«1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
2) i rifiuti radioattivi;
3) i materiali esplosivi in disuso;
4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell’attività agricola;
c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e’ stato scavato.

Sicurezza: La valutazione dei rischi slitta al 30 giugno 2009
Slitta al 30 giugno 2009 l’obbligo, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi secondo le modalità ed i criteri indicati dall’art. 28 del medesimo provvedimento, che sarebbe dovuto entrato in vigore il prossimo 1° gennaio.
Questa è una delle disposizioni previste dal ’’milleproroghe 2009’’ attraverso il quale il Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 ha disposto il rinvio dell’entrata in vigore di numerose disposizioni normative di prossima entrata in vigore.
Il provvedimento approvato, all’art. 41, prevede, inoltre, lo slittamento al 16 maggio 2009 di:
- Comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA degli infortuni sul lavoro che comportano assenza dal lavoro per più di un giorno - art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 81/2008
- Obbligo di allegare al contratto di appalto il documento di valutazione dei rischi interferenti (per gli appalti in corso) – art. 26, comma 3, 3° capoverso del D.Lgs. 81/2008
- Sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva – art. 41, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 81/2008
Con la proroga approvata le aziende hanno più tempo a disposizioni per aggiornare (o redigere) il D.V.R. secondo le nuove indicazioni del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008).
Ricordiamo che l’art. 28, oltre ai rischi più ’’tradizionali’’ per la sicurezza e la salute dei lavoratori (attrezzature di lavoro, sostanze chimiche, etc.) fa espressamente riferimento ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato, nonché a quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi.
Il ’’Milleproroghe 2009’’ è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


CONVEGNI E SEMINARI

Società Agraria di Lombardia
Il giorno mercoledì 18 marzo 2009 alle ore 15 presso la Società Agraria di Lombardia - Via Ripamonti 35, Milano il prof. Roberto Comolli, docente di pedologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, terrà un seminario sul tema ’’La risorsa suolo in Lombardia: rischi di depauperamento’’.

Analisi e gestione dei rischi dalla produzione primaria al consumo dei cibi
Come anticipato sulla circolare 3/2009 la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia ha organizzato nei mesi di aprile, maggio e giugno 2009 un convegno sul tema ’’Analisi e gestione dei rischi dalla produzione primaria al consumo dei cibi’’.
Il convegno è gratuito e riservato ai Medici veterinari, Medici chirurghi, Biologi, Dottori agronomi e Tecnologi alimentari.
Le adesioni, fino al raggiungimento dei 150 posti disponibili, dovranno essere inviate all’Odaf di Brescia (odaf.bs@virgilio.it) entro e non oltre il 10 aprile 2009 mediante invio della domanda di partecipazione, come da fac-simile scaricabile dal sito www.fondiz.it nella sezione attività/corsi/2009.