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EDITORIALE di Giorgio Ferlenghi – Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cremona È forse opportuno riflettere ancora sui contenuti della Finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, in G.U. n. 285 del 29 dicembre 2001) che, a proposito di “assegnazione agevolata ai soci di beni dell’impresa” (art. 3, comma 9), prevede la relazione giurata di stima redatta da professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei revisori contabili. Anche all’art. 5, in tema di “rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute da persone fisiche, società semplici o enti rientranti nel reddito d’impresa” (cosiddetto capital-gain), è previsto che i professionisti chiamati alla redazione della perizia giurata di stima siano iscritti nei predetti albi. Ai dottori agronomi è riservata solo la perizia giurata di stima in tema di “rivalutazione delle aree edificabili comprese quelle a destinazione agricola non possedute da imprese commerciali” (art. 7). È indubbiamente grave la nostra esclusione dalle prime due attività, se si tiene conto che non esistono più in agricoltura le cosiddette imprese familiari, ora regolarizzate attraverso società semplici con disposizioni non lontane nel tempo. Ne deriva che in caso di vendita o cessione di ramo d’azienda, o di altri fatti attinenti l’impresa agricola (ora s.s.), gli autorizzati a periziare in tal senso sono solo i citati professionisti “contabili”. Ma, proprio perché trattasi di professioni tipicamente ed esclusivamente “contabili”, è in tema di valutazioni – alla base delle quali vi sono aspetti squisitamente tecnici – che tali figure professionali si trovano nelle condizioni di rivolgersi ad altri professionisti specificamente competenti: ai dottori agronomi nei casi, assai frequenti, in cui venga richiesta la valutazione di scorte, quote latte, macchinari, ecc. dell’azienda agricola. Da tempo avevamo fatto presente la palese incongruenza al nostro Consiglio dell’Ordine nazionale, il quale si sta adoperando per ovviare a questa esclusione. Il fatto ci insegna che un più attento monitoraggio dei disegni di legge prima della loro definitiva approvazione è senz’altro più produttivo rispetto ad una faticosa rincorsa per ottenere integrazioni o emendamenti di leggi già approvate. Ben venga quindi la fondazione di un modus operandi che ci veda, attraverso le strutture del Conaf, più attenti alle vicissitudini legislative nazionali. È giunto quindi il momento di dare una maggiore visibilità esterna al nostro complesso ordinamento professionale, anche – e soprattutto – col contributo di ognuno di noi, promuovendo pubblicamente la nostra immagine presso le sedi legislative e amministrative più opportune, sia nazionali che locali, evidenziando le specificità che ci contraddistinguono e le capacità che ci caratterizzano per una sempre più attenta considerazione da parte della pubblica amministrazione e del cittadino. << Indietro |