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di Gianni Azzali, Consigliere dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano. Lo scorso mese di luglio il Ministro Moratti ha licenziato il decreto di riforma Con la sentenza del Consiglio di Stato 1233/2005 è stato accolto il ricorso della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (Fnovi) per quanto riguarda la professione dello zoonomo, limitando le competenze indicate nell’art. 11, comma 3, del Dpr 5 giugno 2001, n. 328. Appare evidente come l’intervento del Consiglio di Stato restringa le competenze degli zoonomi, limitamente, alla pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; alla direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell’acquicoltura, alle attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali, alle attività di difesa dell’ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi. Quanto riportato nella sentenza in commento, che accoglie l’appello della Fnovi, rivede di fatto la sentenza del 18 dicembre 2002 emessa dalla Sezione I del Tar del Lazio. Questa sentenza aveva respinto il ricorso della Fnovi sulla base dei seguenti argomenti: 1. La regola di carattere generale contenuta nell’art. 1, comma 2, del Dpr 328/2001 funge da chiave di interpretazione di tutte le norme particolari che si ritrovano nel testo del provvedimento, così che se in qualcuna di queste dovesse essere scorto un dubbio circa il mantenimento in capo ai veterinari iscritti all’albo prima delle riforma di alcune competenze, questo dubbio va sciolto, sulla base della suddetta regola generale, nel senso che gli stessi possono continuare ad esercitare le medesime competenze già loro riconosciute nel previgente sistema. 2. Con il decreto impugnato non si è introdotta una nuova professione, ma si è soltanto individuato, conformemente peraltro alla delega legislativa, nell’ambito della categoria professionale dei dottori agronomi e forestali, una nuova categoria, quella degli zoonomi, in perfetta aderenza con i nuovi titoli di studio rivenienti dalla riforma universitaria. 3. Non vi può essere confusione tra i veterinari, ai quali è demandato l’aspetto sanitario degli animali e tutto ciò che concerne l’igiene e la profilassi (e comunque tutte le attività espletate precedentemente all’emanazione del Dpr n. 328 del 2001, come esplicitamente affermato dall’art. 1 comma 2 dello stesso decreto presidenziale), e gli zoonomi, ai quali sono confidate attività diverse, relative all’ambito della produzione animale, alla individuazione e alla certificazione del benessere dell’“habitat” in cui vivono gli animali e alla riproduzione animale come fatto determinativo della produzione degli stessi. Il Conaf si era costituito contro il ricorso della Fnovi assistito dagli avv. E. Picozza e A. Di Giovanni, che avevano presentato al Tar una circostanziata memoria in cui erano evidenziati i criteri di diritto in base ai quali la nuova figura professionale indicata dal Dpr 328/01 e le relative competenze, nell’accogliere le innovazioni della riforma degli studi universitari e del progresso scientifico e tecnologico realizzatosi nel settore agroalimentare, colgono integralmente lo spirito della legge professionale e rispondono compiutamente alla domanda di servizi professionali maturata nell’ambito della normativa regionale, nazionale ed europea. A sostegno dell’iniziativa del Conaf si erano espresse la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Medicina veterinaria e la Conferenza dei Presidenti dei Corsi di laurea in Produzioni animali. Il disposto della sentenza n. 1233/2005 è probabilmente il risultato della mancata presenza di un Consiglio Nazionale che, non attento all’evolversi della vicenda, ha dimenticato di far valere i diritti della categoria nelle opportune sedi. In questo lassismo è doveroso un particolare ringraziamento all’operato del collega Prof. Giuseppe Pulina che, opponendosi alla manifesta latitanza del Consiglio Nazionale, si veda la sua nota del 4 maggio 2005, sta intervenendo con decisione, a diversi livelli istituzionali, per trovare il modo di risolvere la dolorosa vicenda. La Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia appoggerà sicuramente l’operato del collega Pulina e, si spera, del Conaf, per vedere confermate le competenze ingiustamente sottratte. Per concludere, dispiace che l’orgoglio degli amici veterinari prevalichi l’opportunità di rafforzamento della collaborazione fra le due categorie, che ha determinato i pregevoli progressi della zootecnia italiana. << Indietro |