![]() |
di Marco Fabbri, Presidente Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia Le preoccupazioni e la levata di scudi delle categorie professionali in seguito al decreto legge Bersani sono sproporzionate all’entità dei problemi che ne derivano. Il decreto legge è sicuramente un “fulmine a ciel sereno”, più per la natura tecnico giuridica rispetto alla presunta urgenza che per le conseguenze pratiche. Ma se qualcuno pensa che violi i “sacri principi dell’autonomia delle professioni liberali” vogliamo invitarlo a riflettere. Così come abbiamo fatto lo scorso 4 luglio – nell’ultimo incontro dei presidenti degli Ordini a Roma – quando siamo intervenuti nella discussione su una ipotetica presa di posizione contro il decreto, cercando di far emergere le opportunità e di cogliere l’occasione per ripensare – in senso moderno – il modo di lavorare, e di porsi, dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Chi ha una qualche nozione di diritto comunitario sa bene che prima o poi si dovevano eliminare una serie di divieti che intrappolano l’operatività del mondo professionale che offuscano la trasparenza. L’abolizione del divieto di pubblicità offre opportunità nuove per fare emergere gli aspetti conoscitivi delle capacità professionali degli studi con vantaggi indiretti per tutti coloro che esercitano in un certo comparto professionale. L’erogazione di prestazioni professionali multidisciplinari è già una realtà da tempo, normata e consolidata nel campo delle opere pubbliche, utile in ogni possibile ambito professionale di nostra attribuzione sia come completamento alle nostre prerogative, sia come sviluppo di forme di sostituzione e surrogazione nei campi a confine con le competenze di altre professioni. Più delicata è la questione della inderogabilità dei minimi tariffari e, più in generale della legittimità delle tariffe, viste come accordo tra imprese – non dimentichiamo che l’attività professionale è da considerarsi d’impresa ai sensi del diritto comunitario, non già, però, del diritto tributario italiano – o tra associazioni di imprese. Il profilo più strettamente giuridico potrebbe superare questo aspetto semplicemente dimostrando che l’individuazione delle tariffe non è un atto unilaterale di una categoria ma coinvolge organismi di vigilanza – come già accade – e utenti (associazioni dei consumatori). Probabilmente non ci vorrebbe molto per arrivare a prassi di questo genere. Per quanto ci riguarda, di fronte alla cronica inadeguatezza di larga parte delle tariffe, è bene abituarsi a contrattare con il committente i compensi; tanto più che, in generale, è l’ordinamento civilistico che pone le tariffe in secondo piano rispetto agli accordi tra le parti. D’altronde la storica affermazione secondo cui il minimo tariffario è garanzia di qualità – perché scendere al di sotto del minimo non può che portare a prestazioni inadeguate – può essere rimodulata pensando a tariffe indicative e/o orientative. Ancora va ricordato che, là dove funziona bene la “filiera” professionale, ossia quando c’è almeno un vaglio della qualità da parte di un livello di controllo – ad esempio, la pubblica amministrazione – o di un livello di contraddittorio – ad esempio, le controversie giudiziarie –, è la “filiera” stessa che induce una lenta evoluzione positiva dei livelli qualitativi. Quindi, le tariffe minime giovano alle categorie con forti rendite di posizione e consolidate riserve, cosa che non è da noi. Molto più preoccupante è l’abrogazione del divieto di legare il compenso al raggiungimento dei risultati: questo forse è il vero nocciolo del decreto per quanto ci riguarda. L’attività professionale implica obbligazioni di scopo e non di risultato. Spostare l’attenzione al raggiungimento del risultato significa introdurre un elemento di rischio che non è coerente con la natura dell’attività libero professionale e può essere fonte di eccessiva sperequazione tra capitale e prestazioni intellettuali là dove queste si fondono nell’esercizio professionale in forma societaria. << Indietro |