Novità fiscali: la “manovra d’estate” (DL 25.6.2008 n. 112) a cura di Maria Luisa Calini, dottore commercialista
Ottobre 2008

PREMESSA
Con il DL 25.6.2008 n. 112 (c.d. “manovra d’estate”) sono state emanate alcune disposizioni urgenti in materia di:
- IRPEF, IRES e IRAP;
- IVA e altre imposte indirette;
- accertamento e riscossione;
- rapporti di lavoro e normativa previdenziale;
- disciplina della privacy.

ENTRATA IN VIGORE
Il DL 112/2008 è entrato in vigore il 25.6.2008.

1 ABOLIZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
È stato abolito sia l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio.
Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.

2 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
Il DL 112/2008 ha modificato la disciplina prevista dal DLgs. 231/2007, entrata in vigore il 30.4.2008, in materia di:
- limitazioni all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore;
- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiari;
- libretti di deposito bancari o postali al portatore.

2.1 UTILIZZO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
È stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa.

2.2 ASSEGNI BANCARI E POSTALI
È stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

2.2.1 ABOLIZIONE DELL’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL GIRANTE
È stato, inoltre, abrogato l’obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante.

2.2.2 IMPOSTA DI BOLLO
Resta fermo l’obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

2.3 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI
È stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità.

2.3.1 ABOLIZIONE DELL’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DEL GIRANTE
Anche in relazione a questi assegni è stato abrogato l’obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

2.3.2 IMPOSTA DI BOLLO
Resta fermo l’obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno circolare o vaglia postale o cambiario emesso in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

2.4 LIBRETTI AL PORTATORE
È stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

3 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
3.1 ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ PER I PROFESSIONISTI

Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:
- tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell’attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- riscuotere i compensi in denaro d’importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

3.2 ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE
Il DL 112/2008 ha introdotto una nuova forma di deflazione del contenzioso, simile, per certi versi, all’accertamento con adesione.
Viene infatti previsto che il contribuente possa aderire ai processi verbali di constatazione:
- redatti dai verificatori al termine della verifica fiscale;
- in materia di imposte sui redditi e di IVA.
La particolarità dell’istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà; quindi, in ipotesi di adesione totale al processo verbale di constatazione, l’entità delle sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo.
A tali fini:
- l’adesione del contribuente deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale, mediante comunicazione all’Ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza;
- entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del contribuente, l’Ufficio deve notificare l’atto di definizione dell’accertamento.
L’adesione ai processi verbali di constatazione consente di definire le sole sanzioni amministrative, a differenza dell’accertamento con adesione, che consente anche la definizione delle imposte.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY
4.1 SEMPLIFICAZIONI PER IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)

Per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali “non sensibili” e gli unici dati “sensibili” sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l’obbligo di redigere e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituito da un’autocertificazione:
- in cui si attesta di trattare tali dati “sensibili” in osservanza delle previste misure di sicurezza;
- resa dal titolare del trattamento.
Viene inoltre stabilito che, con un successivo DM, saranno previste modalità semplificate di redazione del DPS per le correnti finalità amministrative e contabili.
Qualora il suddetto DM non venga adottato entro il termine previsto, la sostituzione del DPS con un’autocertificazione si applica a tutti i soggetti che trattano “dati sensibili”:
- con strumenti elettronici;
- per le correnti finalità amministrative e contabili.




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