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Marzo 2008 Introduzione Il Consiglio dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano Considerato: - che l’art. 13, comma 1, lett. n, legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod. prevede che il Consiglio dell’Ordine curi il “perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti”; - che è interesse della collettività garantire la competenza e la professionalità degli iscritti agli Ordi-ni; - che al Conaf è attribuito dall’ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere normativo; - che l’art. 5 del Codice deontologico impone al dottore agronomo e al dottore forestale il dovere del continuo aggiornamento professionale; - che è dovere del dottore agronomo e del dottore forestale svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico; - che l’esercizio delle prestazioni di dottore agronomo e dottore forestale, stante la continua produ-zione normativa e l’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un co-stante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale; - che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale; - che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 consi-dera (considerando 39) che “data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo conte-sto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegue-ranno ai progressi tecnici e scientifici” e quindi stabilisce all’art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che “secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci” ; - che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo te-so al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»; - che gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evi-tare rischi di esclusione sociale e formativa; - che è opportuno prevedere casi di esclusione dall’obbligo formativo di aggiornamento nei contesti di particolari soggetti che, per caratteristiche proprie e della propria attività professionale, già usu-fruiscono o svolgono attività di continuo aggiornamento e formazione; ha approvato il seguente regolamento per la formazione permanente. Articolo 1 Formazione professionale permanente 1. I dottori agronomi e i dottori forestali iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento. 2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. 3. Con l’espressione ’’formazione professionale permanente’’ si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali singole o di gruppo nei vari campi professionali. Articolo 2 Caratteristiche dell’obbligo 1. L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’Albo. 2. L’unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equi-vale a 8 ore di attività formativa. 3. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio al-meno n. 12 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui n. 2 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. 4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4. 5. La verifica dell’adempimento del dovere di formazione permanente è esercitata dal Consiglio del-l’Ordine con le modalità previste dal successivo art. 11. 6. Per gli iscritti dipendenti dello Stato o di altra Amministrazione pubblica è consentita una riduzione del 50% dei crediti formativi da conseguire annualmente previsti ai sensi dei commi 3 e 4. 7. Con il raggiungimento del 65° anno di età cessa l’obbligo di documentare l’assolvimento degli obblighi formativi. Articolo 3 Eventi ed attività formative 1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale permanente la partecipazione effettiva agli eventi e alle attività formative di seguito indicati. 2. Eventi: a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche, nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; d) gli altri eventi individuati dal Conaf e dal Consiglio dell’Ordine; e) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nei corsi di specializzazione per le discipline inerenti. 3. Attività: a) pubblicazioni su riviste specializzate a diffusione nazionale o internazionale, ovvero pubblica-zioni di libri, saggi, monografie o trattati su argomenti collegati all’attività del dottore agrono-mo e del dottore forestale; b) docenze di materie inerenti gli argomenti di competenza dei dottori agronomi e dei dottori fo-restali in Università. Articolo 4 Riconoscimento crediti formativi professionali 1. La tabella che segue stabilisce le corrispondenze tra attività svolte o eventi cui si ha partecipato e i crediti formativi riconoscibili. 2. Gli eventi e le attività formative di cui all’art. 3 devono essere riferiti alle materie oggetto delle attività di cui all’art. 2, legge 3/76.
2. Qualora l’attività formativa documentata da un iscritto non sia immediatamente riconducibile alla Tabella che precede, la “Commissione di valutazione” di cui all’art. 12, se nominata, ha facoltà di at-tribuire autonomamente crediti nella misura massima di 4 CFP. 3. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell’iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell’Ordine, secondo quanto indicato negli articoli che precedono. Articolo 5 Periodo formativo 1. La formazione permanente deve essere perseguita a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. 2. L’anno formativo coincide con quello solare. 3. Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata triennale. Articolo 6 Esoneri 1. Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei casi di: - maternità; - grave malattia o infortunio; - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale; - altre ipotesi indicate dal Conaf; - l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica. 2. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero. Articolo 7 Adempimenti degli iscritti 1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto compila un formulario rilasciato del Consiglio dell’Ordine che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi se-guiti e le attività formative svolte. 2. Al termine di ogni triennio l’iscritto autocertifica l’attività di formazione effettivamente svolta. 3. Il Consiglio dell’Ordine può eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documenta-zione che certifichi il percorso formativo seguito. Articolo 8 Inosservanza dell’obbligo formativo 1. Il mancato adempimento dell’obbligo formativo può essere soggetto a sanzione disciplinare. 2. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Articolo 9 Formazione obbligatoria 1. È obbligatorio che almeno 0,5 CFP all’anno derivino da attività formative aventi ad oggetto gli argomenti inerenti l’ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati per-sonali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, l’information tecnology e/o l’organizzazione dello studio professionale. Articolo 10 Pubblicazione dei crediti formativi 1. Il dottore agronomo e il dottore forestale può indicare di aver assolto l’obbligo della formazione professionale permanente in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivol-te ai clienti e al pubblico (a titolo esemplificativo: corrispondenza, sito internet, targa, biglietti da vi-sita, ecc.). 2. L’Ordine valuta la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti negli albi, che abbiano assolto la formazione permanente. Articolo 11 Attività del Consiglio dell’Ordine 1. Il Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più op-portuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi or-ganizzati dallo stesso Consiglio. 2. In particolare, il Consiglio dell’Ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone, anche di concerto con altri Ordini, e/o tramite la Federazione regionale, un programma degli eventi forma-tivi che intendono organizzare nel corso dell’anno solare successivo, indicando i crediti formativi at-tribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti even-ti formativi aventi ad oggetto gli argomenti di cui all’art. 8. 3. Il Consiglio dell’Ordine realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini e/o tramite la Federazione regionale favorisce, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Articolo 12 Controlli del Consiglio dell’Ordine 1. Il Consiglio dell’Ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscrit-ti, secondo le modalità di cui al precedente art. 10, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4. 2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine può avvalersi di una “Commissione di valutazione” per lo svolgimento dei propri compiti. 4. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’Ordine può chiedere all’iscritto chiarimenti e documentazione integrativa. 5. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. Articolo 13 Commissione di valutazione 1. La Commissione di valutazione è composta da tre membri, designati dal Consiglio Ordine scelti tra gli iscritti di cui 1 consigliere dell’Ordine. 2. La Commissione di valutazione è nominata per ogni triennio di osservazione. 3. Per ogni membro è designato con gli stessi criteri un supplente. Articolo 14 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2008 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all’albo a partire dal 1 gennaio 2010. 2. Il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Entro il 31 dicembre 2009 il Consiglio dell’Ordine valuterà i risultati della forma-zione ed eventualmente adottare correttivi e/o modificazioni al presente regolamento che dovran-no essere approvate entro il 31 dicembre 2009. 3. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio può emanare norme di at-tuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale permanente. Articolo 15 Norme transitorie 1. Nel periodo sperimentale di applicazione di cui al comma 2 dell’art. 13 è possibile chiedere il rico-noscimento di attività pregresse svolte nei due anni precedenti. 2. Il riconoscimento segue gli stessi principi di cui agli articoli precedenti e concorre all’assolvimento dell’obbligo formativo del periodo. Milano, 4 marzo 2008 Approvato nella seduta del Consiglio del 4 marzo 2008. << Indietro |