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a cura di avv. Francesco Basile (14/07/1999) La tematica oggetto della richiesta di parere impone di svolgere alcune brevi considerazioni preliminari volte all’inquadramento giuridico del problema.. 1. Innanzitutto, la questione deve essere analizzata alla luce del precetto deontologico che sancisce il divieto per il professionista di pubblicizzare la propria attività al fine di ottenere incarichi e commesse. Tale precetto, comune a tutte le professioni organizzate, costituisce una delle più importanti applicazioni del principio deontologico secondo cui il professionista deve comportarsi in modo tale da non pregiudicare il decoro e la dignità della categoria. La deontologia professionale si è nel tempo consolidata in un complesso di principi e di regole di azione, anche non scritti, che hanno determinato una vera e propria disciplina definibile ’’etica delle professioni’’. Essa è composta da quell’insieme di regole disciplinari, prassi, norme condivise della condotta, stili e relazioni dell’esercizio professionale, sia nei confronti del cliente che nei rapporti tra colleghi. Le norme deontologiche hanno trovato espressione nei cosiddetti codici di comportamento o di autoregolazione, cui sempre più si fa affidamento da parte delle categorie professionali anche in funzione sostitutiva/integrativa delle regolazioni normative di matrice pubblicistica (leggi e norme statali in genere). La codificazione è nata dalla esigenza di risolvere il problema della esatta individuazione del contenuto del precetto deontologico. Infatti, come tutti i precetti deontologici, il divieto di pubblicità risente dei limiti derivanti dal fatto che le regole di condotta del professionista trovano la loro origine nella consuetudine, ossia sono l’espressione, in un dato momento storico, del comportamento ritenuto dignitoso o etico dalla comunità professionale di appartenenza. La codificazione delle norme deontologiche da parte degli enti rappresentativi delle comunità professionali (non bisogna dimenticare che la deontologia è materia rimessa all’autonomia delle organizzazioni professionali) consente di assicurare l’immediata certezza e conoscenza delle norme, la precisa statuizione dei principi fondamentali condivisi dai professionisti, il rafforzamento del potere disciplinare non più soggetto alla incertezza del precetto, la salvaguardia del principio di legalità, la garanzia del rapporto fiduciario tra il professionista ed il committente, aumentando così il prestigio della categoria professionale all’interno della società, la conoscenza immediata soprattutto da parte dei giovani dei precetti deontologici senza dover passare attraverso l’esperienza diretta. La mancanza di una esauriente codificazione, ossia della esplicitazione puntuale delle fattispecie ritenute contrarie all’etica professionale, pur non esimendo il professionista dal rispettare i precetti deontologici comunque formati e condivisi dalla comunità professionale, rende senz’altro più difficoltosa l’individuazione del contenuto dei precetti medesimi. Proprio per sopperire a tale difficoltà, il Consiglio Nazionale degli Agronomi ha predisposto un codice dei principi deontologici fondamentali al fine di indirizzare e guidare l’attività di regolamentazione della materia da parte degli Ordini provinciali. 2. Compiute le necessarie premesse, è necessario ora affrontare in concreto il caso sottoposto, ossia se l’attivazione di un sito Internet da parte del dottore agronomo possa qualificarsi o meno come violazione del divieto di pubblicità commerciale. Come detto in precedenza, attraverso il divieto per il singolo professionista di farsi pubblicità e propaganda, la categoria, attraverso i suoi organi rappresentativi, intende tutelare il decoro ed il prestigio della professione. Si ritiene in sostanza che gli atti di pubblicità commerciale espongano il professionista, e di conseguenza l’intera comunità di appartenenza, al discredito sociale mercificando oltremisura la prestazione professionale. La pubblicità commerciale, infatti, viene ritenuta un mezzo di suggestione dell’attività e della figura del professionista ed è, pertanto, giudicata incompatibile con il prestigio della professione in quanto altera il rapporto fiduciario del singolo committente e dell’intera società nei confronti dei professionisti. Tale esigenza è avvertita nel codice deontologico predisposto dal Consiglio Nazionale degli Agronomi che all’art. 25 espressamente prevede che ’’il dottore non può ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, al fine di ottenere commesse, quali la denigrazione dei colleghi, la propria esaltazione curriculare, enfasi della propria carica sociale, proposte concorrenziali sottotariffa, uso di mezzi pubblicitari non contemplati dalle direttive dell’Ordine provinciale ...’’. Tale precetto deontologico si pone in perfetta sintonia con gli analoghi precetti enucleati dalle altre comunità professionali. Il codice deontologico degli avvocati della comunità europea tra i principi fondamentali individua ’’l’obbligo per l’avvocato di non fare e di non farsi fare alcuna pubblicità personale là dove questa è vietata. In ogni altro caso l’avvocato non deve fare né farsi fare pubblicità personale se non nella misura in cui le norme dell’ordine professionale forense cui appartiene glielo permettano’’. Anche il codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale degli architetti sancisce espressamente all’art. 35 che ’’la pubblicità commerciale è contraria alla dignità professionale ed è lesiva dell’immagine della categoria’’ ma prosegue, molto opportunamente, stabilendo che ’’la pubblica diffusione delle opere e dei progetti è atto di divulgazione culturale e non deve mai assumere forme concorrenziali o di carattere culturale’’. La giustificazione del divieto di pubblicità commerciale trova ulteriore esplicitazione in altri precetti del codice degli architetti. Viene, infatti, affermato che ’’l’architetto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco esercitare pressioni o vantare influenze di qualsiasi tipo’’ (art. 6) ed ancora, che ’’l’architetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale’’ (art. 17). Anche dall’esame delle norme deontologiche di avvocati e architetti, emerge con chiarezza che al professionista non è preclusa in linea di principio la possibilità di farsi conoscere ed apprezzare dagli utenti purché ciò avvenga con mezzi tali da non arrecare discredito alla professione. In questa ottica, trova la sua giustificazione il divieto di pubblicità commerciale ma non della cosiddetta pubblicità informativa. Si inserisce in questo contesto anche il precetto enunciato nel codice deontologico del Consiglio nazionale degli agronomi, il quale non vieta, in assoluto, di utilizzare mezzi pubblicitari al fine di ottenere commesse, ma pone un espresso limite all’utilizzo di quei mezzi (individuati in concreto dalle direttive dell’Ordine provinciale) che siano ’’incompatibili con la dignità’’ del professionista. Si può così tentare una interpretazione del precetto deontologico relativo alla pubblicità professionale, individuando nei seguenti punti gli elementi fondamentali della norma: Pertanto, la norma deontologica non impedisce al professionista di utilizzare i mezzi più appropriati per farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico a condizione, però, che le modalità attraverso cui questa attività viene espletata non sia tale da arrecare pregiudizio alla dignità della professione e non violi altri precetti deontologici. Devono, pertanto, ritenersi ammesse sia la pubblicità informativa (apposizione di targhe ed inserzione negli elenchi telefonici, nelle pagine gialle o altri mezzi similari di diffusione delle informazioni del nominativo del professionista e della sua specializzazione) che l’attività di divulgazione e culturali, le quali consentono indirettamente di far conoscere al pubblico le qualità ed i meriti professionali purchè ciò avvenga nel rispetto dell’obbligo di riservatezza e di segretezza . Con particolare riferimento all’attività divulgativa si pone però l’ulteriore problema dell’utilizzo di tale attività per fini esclusivamente o prevalentemente pubblicitari. In questo caso, l’elemento sul quale fondare le differenze tra le condotte consentite e le condotte vietate deve essere individuato nello scopo perseguito dal professionista. Lo scopo di pubblicizzare la propria attività attraverso lo schermo dell’attività culturale dovrà essere valutato con riferimento alle modalità concrete con le quali l’attività stessa è espletata. In particolare, se nell’attività divulgativa appare evidente il fine propagandistico, il professionista incorrerà nelle sanzioni disciplinari previste per la violazione del precetto deontologico. Le necessarie premesse appena svolte ci consentono, a questo punto, di analizzare la fattispecie concreta sottoposta al fine di individuare le possibili soluzioni. A mio avviso, il problema non consiste nella possibilità o meno per il professionista di attivare un proprio sito Internet o di essere inserito nel sito di altri professionisti ma, al contrario, nella finalità che si intende raggiungere. La rete informatica è infatti un mezzo di comunicazione che garantisce facilità di accesso (chiunque, infatti, può attivare un sito Internet a costi estremamente ridotti) e di comunicazione con gli altri utenti. È possibile, pertanto, che il sito Internet venga utilizzato dal professionista per finalità scientifiche o latu sensu culturali ovvero semplicemente per pubblicizzare la propria attività. Pertanto. dovrà essere consentita, nei limiti in precedenza indicati, la possibilità di attivare il sito per favorire lo scambio informativo e culturale su determinate tematiche attinenti la professione. Non può, invece, essere consentita l’attività chiaramente propagandistica o l’attività culturale che nasconda in realtà uno scopo pubblicitario . In questo quadro, nel sito Internet attivato per scopo culturale, informativo o di confronto con altri professionisti, l’indicazione del nominativo del professionista autore di un progetto o di una pubblicazione non appare lesivo del divieto di pubblicità in quanto tale indicazione assolve ad una finalità informativa del tutto lecita. La delicatezza della materia e la necessità di individuare con esattezza contenuti e forme del precetto deontologico, impone comunque all’Ordine professionale di attivarsi mediante precise e dettagliate direttive volte ad indirizzare l’attività degli iscritti in un settore in rapida evoluzione ed espansione quale è quello informatico. 3. Sia consentito in conclusione accennare alla posizione recentemente assunta in tema di pubblicità professionale dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato nella relazione finale dell’Indagine conoscitiva avviata nel settore degli ordini e collegi professionali assunta con la deliberazione del 9 ottobre 1997. La tesi di fondo dell’Autorità garante è che le professioni intellettuali, oggi distinte dalle normali attività commerciali, debbano essere equiparate alle attività imprenditoriali; per compiere tale passaggio occorre, secondo l’Autorità garante, abolire gli Ordini professionali per sostituirli con libere associazioni non più a carattere pubblicistico tra gli iscritti; eliminare l’obbligo di rispettare i minimi tariffari; consentire la possibilità di costituire società tra professionisti e soci di capitale, ecc. Nell’ottica di garantire il più possibile la libera concorrenza anche nel mercato dei servizi professionali, l’Autorità ha individuato nel divieto di pubblicità uno degli ostacoli maggiori al raggiungimento di tale obiettivo. Si legge nella relazione dell’Antitrust che ’’le attuali forme di divieto di pubblicità appaiono difficilmente riconducibili alla tutela di un interesse di natura generale. Non può essere infatti sufficiente al riguardo asserire che la pubblicità contribuirebbe a svilire e mercificare le professioni e che potrebbe avvantaggiare i professionisti dotati di maggiori risorse finanziarie piuttosto che i migliori. .... la convinzione che la pubblicità rappresenti uno strumento utilizzato unicamente nella vendita di prodotti commerciali è oggi largamente superata dall’impiego di tale mezzo per comunicare a un pubblico che sia il più vasto possibile informazioni che altrimenti rimarrebbero patrimonio di pochi. La pubblicità informativa, che già esiste ma in struttura troppo limitata nelle modalità e nei contenuti (quella negli elenchi telefonici e nelle pagine gialle),costituirebbe un elemento di notevole importanza proprio per colmare quelle asimmetrie che non consentono al consumatore di scegliere con maggiore cognizione di causa il servizio di cui necessita o di giudicarne la migliore qualità’’. Non v’è dubbio che nella prospettiva in cui si colloca l’Autorità garante, ossia quella di importare nel mercato delle professioni modelli e strutture tipiche delle imprese commerciali al fine di garantire la concorrenza tra i professionisti, non soltanto il divieto di pubblicità risulta anacronistico e superato ma la stessa funzione della deontologia risulterebbe del tutto inutile. Sebbene, allo stato, le iniziative legislative di riforma delle professioni intellettuali attualmente in corso non sembrano aver integralmente recepito le indicazioni dell’Antitrust, si deve comunque rilevare che le tesi sostenute dall’Autorità garante non possono, anche nell’attuale quadro normativo di riferimento, essere accolte in quanto sussistono rilevanti differenze sociologiche e normative tra professione e impresa che rendono le due attività non assimilabili. Uno dei principali elementi di differenziazione è dato proprio dalla deontologia professionale. Non si può dire, infatti, che analoghe tradizioni e prassi sussistano nel mondo delle imprese. Lo stesso principio costituzionale che richiede uno speciale requisito soggettivo (esame di Stato) per l’esercizio di determinate professioni intellettuali appare strettamente connesso all’affermazione e alla protezione di valori di rango costituzionale (paesaggio e cultura, art. 9 Cost.; interesse pubblico dalla tutela sanitaria, art. 32 Cost.; diritto alla difesa, art. 24 Cost.; ecc.) che ben giustificano la verifica di speciali competenze e requisiti soggettivi in modo differenziato rispetto alla generalità e che non possono essere riferiti alle imprese. La questione della deontologia professionale, infatti, non può essere in alcun modo sottovalutata sebbene sia talvolta impropriamente e scorrettamente evocata per ragioni di convenienza. Pertanto, si deve ritenere che le norme deontologiche costituiscano ancora oggi un elemento di differenziazione delle professioni intellettuali rispetto al mondo del commercio e delle imprese che devono essere per questo tutelate e conservate senza peraltro dimenticare la necessità degli aggiornamenti derivanti dall’evoluzione dei costumi sociali. << Indietro |