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a cura di avv. Francesco Basile (20/03/2001) 1. PREMESSA L’esigenza per i professionisti di dotarsi di una assicurazione professionale è emersa con forza soltanto dopo l’entrata in vigore della nuova legge quadro sui lavori pubblici ma, a ben vedere, si può ritenere che sia una necessità di tutti i professionisti dotarsi di una polizza assicurativa generale per le attività che si svolgono indipendentemente dalla natura privata o pubblica dell’incarico ricevuto. Per tale motivo, prima di evidenziare i risultati dell’analisi compiuta sulle polizze sottoposte, occorre descrivere il contesto normativo di riferimento come è stato delineato dalla recente legislazione in materia di lavori pubblici evidenziando, nel contempo, che è ancora in atto da parte del Governo la predisposizione degli schemi tipo per le coperture assicurative previste dalla legge n. 109 del 1994. 2. LE POLIZZE ASSICURATIVE NELL’ORDINAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI Al fine di coprire i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di progettazione delle opere pubbliche, il comma 5 dell’art. 30 della legge n. 109 del 1994 prevede che tutti i progettisti, interni ed esterni alla pubblica Amministrazione, siano dotati obbligatoriamente di una polizza di responsabilità civile professionale. L’attenzione del legislatore si è focalizzata, infatti, sulle possibili conseguenze negative per la pubblica amministrazione appaltante degli errori di progettazione affrontando l’argomento sia sul piano definitorio che su quello dei possibili rimedi costituiti sia dalla possibilità di ricorrere alle varianti in corso d’opera e sia dalla imputazione al progettista della relativa responsabilità. L’art. 25 della legge n. 109 del 1994, prevede, infatti, che una delle ragioni che legittima l’approvazione di varianti in corso d’opera è il riconoscimento, da parte del responsabile del procedimento, ’’d’errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione’’ chiarendo che ’’i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione’’. Gli errori o omissioni di progettazione, definiti dall’art. 25, comma 5 bis, della legge n. 109 del 1994 (introdotto dalla legge n. 415 del 1998, c.d. Merloni-ter), vengono individuati (anche al fine di limitare la responsabilità del progettista) in quattro casi specifici: a) inadeguata valutazione dello stato di fatto; b) mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione; c) mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta; d) violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Si tratta di un lodevole sforzo definitorio in quanto tipizza i casi in cui il professionista incorre in responsabilità contrattuale rimanendo escluse (di conseguenza) altre tipologie di errori per le quali il professionista medesimo non può ritenersi responsabile per il medesimo titolo. Pertanto, sul fronte della responsabilità (e non del danno risarcibile, come si vedrà poco oltre), il progettista sarà chiamato a rispondere soltanto per gli errori e le omissioni tipizzate dalle norme. Per quanto concerne i danni risarcibili, nell’impostazione generale della legge quadro sui lavori pubblici, la polizza dovrà coprire ’’oltre alle spese di nuova progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti’’ e dovrà essere stipulata prima dell’approvazione del progetto e dovrà rimanere attiva per tutta la durata dei lavori fino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’importanza della polizza di responsabilità civile è confermata dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 30 della legge n. 109 del 1994 che prevede, quale possibile sanzione per la mancata presentazione da parte dei progettisti, l’esonero per le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Si tratta di una conseguenza certamente molto grave ma che indica con evidente chiarezza come il legislatore abbia ritenuto fondamentale per un corretto rapporto tra amministrazione e progettista l’esistenza di una adeguata copertura assicurativa che tuteli entrambe le parti. La polizza, infatti, non deve essere intesa dal professionista come una imposizione o peggio come un’inutile balzello ma lo strumento per affrontare serenamente l’attività professionale. È previsto, inoltre, che la garanzia sia prestata per un massimale d’importo diverso a seconda delle dimensioni dell’opera: a) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati e limite di un milione di ECU per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU; b) non inferiore al 20% dell’importo dei lavori e limite di 2,5 milioni di ECU per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU. L’art. 105 del Regolamento generale sui Lavori pubblici, approvato con il D.P.R. n. 554 del 1999, disciplina con maggiore dettaglio rispetto alla legge quadro le coperture assicurative del progettista o dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva e definitiva. Il progettista, in particolare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale contenente l’impegno a rilasciare una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, dalla data di inizio dei lavori e sino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione causa la decadenza dall’incarico e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario (art. 105, comma 4). Il Regolamento ribadisce che tale polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione , anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare a causa di errori od omissioni nella redazione dei progetti esecutivo o definitivo . Tuttavia, in considerazione del fatto che il progettista può essere ritenuto responsabile dei vizi manifestatisi nel decennio successivo all’ultimazione dei lavori (qualora tali vizi siano causati da una progettazione errata e non da un’esecuzione imperita ) appare auspicabile che egli si doti di una copertura assicurativa più ampia proprio al fine di evitare spiacevoli conseguenze sul piano risarcitorio. Il Regolamento, in sostanza, lascia aperta la possibilità (ed anzi invita) il progettista a dotarsi comunque di un’assicurazione generale a copertura dei rischi connessi con l’attività di progettazione visto che limita la copertura a due sole ipotesi, ossia le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi. È possibile svolgere, alla luce della disciplina normativa così enunciata, alcune considerazioni di carattere generale rilevanti ai fini dell’oggetto della presente relazione. Le polizze richieste dalla legge sui lavori pubblici costituiscono un obbligo per il professionista (pena la mancata corresponsione del compenso) ma vengono limitate alle due ipotesi di danno ’’contrattuale’’ innanzi esaminate mentre sono esclusi gli altri possibili danni derivanti dall’attività professionale tra cui i danni contrattuali ulteriori ed i danni ’’extracontrattuali’’ in genere. Nel nostro ordinamento, infatti, vige nel settore della responsabilità professionale il principio della atipicità dell’illecito civile per cui il progettista che incorre in errore può essere chiamato a rispondere anche per i danni extracontrattuali che ha determinato. Come detto in precedenza, il legislatore ha limitato le ipotesi in cui incorre la responsabilità ma non ha limitato (né avrebbe potuto farlo) le ipotesi in cui sussiste il danno derivante dalle attività professionali né ha imposto la copertura per tutti i possibili danni derivanti dalla medesima attività ma tra questi ha scelto quelli che più di frequente si verificano. Tale considerazione induce a ritenere che la sola polizza professionale imposta dalla legge Merloni non può ritenersi sufficiente ad eliminare il rischio che il progettista possa subire direttamente richieste di risarcimento anche da parte dei terzi danneggiati ovvero essere chiamati in solido con l’esecutore a risarcire i danni da vizi e gravi difetti costruttivi dell’opera direttamente conseguenti all’attività di progettazione. Rimane, pertanto, necessario (anche se non strettamente obbligatorio al fine di ottenere commesse da enti pubblici) per il professionista dotarsi di una adeguata polizza professionale per la copertura dei rischi ulteriori connessi con l’attività professionale. Occorre rilevare, infine, che la Commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici ha licenziato la prima bozza del decreto interministeriale con gli schemi tipo per le polizze e le cauzioni per progettisti ed esecutori dei lavori previste dalla legge e dal regolamento sui lavori pubblici. Si tratta di un testo che, prima di essere formalmente emanato dai Ministri dell’industria e dei lavori pubblici dovrà essere sottoposto al parere del consiglio di Stato e delle associazioni rappresentative delle parti interessate. Una volta approvato il decreto, gli schemi tipo delle polizze in esso contenute diventeranno la base dei contratti da produrre alle Stazioni appaltanti le quali dovranno accettarli ove conformi ai predetti schemi tipo. 3. VALUTAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE Compiute le necessarie premesse di ordine sistematico, occorre ora affrontare la valutazione delle polizze assicurative sottoposte precisando che l’esame terrà conto non soltanto del prezzo (ossia il premio richiesto) ma anche delle condizioni generali della polizza evidenziando gli elementi rilevanti in funzione di una maggiore garanzia per i professionisti, osservando, nel contempo, che l’elemento prezzo non può essere valutato disgiuntamente dalle condizioni di polizza offerte. Per quanto concerne, invece, l’affidabilità delle Compagnie di assicurazione, mi sento di non esprimere alcuna considerazione trattandosi di enti di rinomata e solida reputazione. Prima di esprimere le valutazioni riguardanti le singole polizze, è doveroso precisare che, ove sussistano margini di trattativa o miglioramento, è sempre possibile (ed anzi auspicabile) tentare di ottenere condizioni più vantaggiose agendo in rappresentanza di tutta la categoria. Come detto in precedenza, alcuni degli elementi significativi in base ai quali valutare le polizze possono essere individuati nel modo seguente: a) il premio assicurativo; b) lo scoperto e le franchigie previste; c) la copertura assicurativa per danni alle opere (immobili) derivanti da errori di progettazione; d) la copertura assicurativa per danni a colture, animali, produzioni agricole ecc conseguenti alle attività significative degli agronomi; e) copertura per la responsabilità derivante da errori sulle norme urbanistiche, edilizie e da inesatte interpretazioni delle norme o dei vincoli imposti da autorità amministrativa; f) la copertura per i danni derivanti dalle attività previste dal D.lgvo 494/96 e dalla legge 626/94; g) i danni derivanti da interruzione dell’attività; h) i limiti temporali di copertura della polizza assicurativa; i) la copertura per le spese di nuova progettazione; l) la copertura per i danni occorsi ai dipendenti durante lo svolgimento delle attività lavorative (R.C.O). << Indietro |