Parere sull’equipollenza delle lauree in Scienze Agrarie e Scienze Forestali e sulle azioni da intraprendere per ottenere il riconoscimento
a cura di dr. Sandro Castelli - Dina Porazzini (28/11/2002)


Il problema della equipollenza di titoli accademici può essere affrontato sotto un profilo generale cioè con un riconoscimento valevole erga omnes e sotto un profilo specifico, ossia un riconoscimento di equipollenza valido per singoli e specifici casi.
Sotto un profilo generale la equipollenza delle lauree può essere riconosciuta attraverso un provvedimento legislativo o attraverso un decreto ministeriale.
Esistono, infatti, provvedimenti legislativi che dichiarano la equipollenza di diverse lauree a tutti gli effetti e, generalmente, ai fini dell’ammissione ai concorsi, agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni ed anche all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Ad esempio la legge 28.12.1977, n. 971, recante ’’equipollenza della laurea in scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie’’, in un articolo unico stabilisce che ’’la laurea in scienze della produzione animale conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie ai fini dell’ammissione ai pubblici impieghi ed all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e per la iscrizione, in apposita sezione, nel relativo albo professionale’’.
Altri provvedimenti legislativi che dichiarano la equipollenza di titoli accademici sono i seguenti: art. 168 TU 31.08.1933, n. 1592 che stabilisce l’equipollenza della laurea in scienze politiche a quella in giurisprudenza per l’ammissione a tutti i concorsi per le amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria; la legge 8.3.1958, n. 194 che dichiara l’ammissione dei laureati i scienze ex coloniali ai concorsi per le carriere direttive delle pubbliche amministrazioni ove sia richiesta la laurea in economia e commercio; la legge 1.2.1960, n- 67 che dichiara la equipollenza della laurea in scienze economiche-marittime, rilasciata dall’Istituto Universitario di Napoli, a quella in Economia e Commercio ai fini dell’ammissione agli impieghi nelle PA; la legge 6.12.1971, n. 1076 che dichiara la equipollenza della laurea in sociologia, conferita dal Libero Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento e delle Università Statali e Libere riconosciute alle lauree in scienze politiche ed in economia e commercio a tutti gli effetti; la legge 8.1.1979, n. 10 che dichiara la equipollenza delle lauree in economia politica ed in economia aziendale nonché quella in scienze economiche e sociali rilasciata dalla facoltà di scienze economiche e sociali della Università della Calabria alla laurea in economia e commercio.
Secondo la giurisprudenza prevalente, tale equipollenza riconosciuta da norme di legge è da ritenersi di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica (cfr. TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 13.5.2002, n. 697; Consiglio di Stato, sez. VI, 26.4.2000, n. 2492; Consiglio di Stato, sez. IV, 18.5.1998, n. 830).
Dalla analisi dei testi legislativi sopra richiamati ed altri analizzati rinvenuti in materia di equipollenza, (senza pretesa di assoluta completezza) che prevedono la equipollenza tra lauree diverse, sembra potersi evincere in linea generale che la equipollenza “a tutti gli effetti” venga accordata solo tra lauree rilasciate da Istituti Universitari o Libere Università non statali e lauree rilasciate da Università statali; mentre per la equipollenza riconosciuta tra lauree diverse rilasciate da Università statali si tratta sempre di un riconoscimento di equipollenza ai fini della partecipazione a concorsi pubblici. E’ stato poi rilevato un caso speciale che è quello dettato dalla legge 6.12.1971, n. 1076 integrata dall’art. 1 della legge 15.10.1982 n. 757 che dichiara l’equipollenza tra la laurea in sociologia, conferita dal Libero Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento e dalle Università Statali e Libere riconosciute, alle lauree in scienze politiche ed in economia e commercio a tutti gli effetti, che però non dà diritto alla iscrizione all’albo professionale dei dottori commercialisti e non dà diritto all’ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre e nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica).
Il riconoscimento può avvenire anche attraverso decreto ministeriale, in particolare mediante decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica (oggi Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. In linea generale tale equipollenza deve ritenersi valida ai fini dell’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.
Ad esempio il DM 6.4.1995 stabilisce che la laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, conferita dalle università statali e dalle università non statali, riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, è equipollente alla laurea in scienze agrarie delle suddette università; tale equipollenza è da ritenersi valida ai fini dell’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi. Ugualmente il DM 7.3.2000 che ha riconosciuto la equipollenza della laurea in biotecnologie agro-industriali conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale con la laurea in scienze e tecnologie agrarie, con la clausola che tale equipollenza valga per l’indirizzo ’’biotecnologie vegetali’’ ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi.
Per l’emanazione del decreto ministeriale è necessario inoltrare una richiesta di equipollenza al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto a sentire anche il Consiglio Universitario Nazionale in ordine al riconoscimento dei titoli accademici.
Ne deriva, pertanto, che in linea teorica possano essere avviati per il riconoscimento della equipollenza dei titoli sia l’iter legislativo che l’iter ministeriale, con la differenza che il primo sembra consentire un riconoscimento a tutti gli effetti, con valore universale, mentre il secondo sembra consentire il riconoscimento della equipollenza al solo fine dell’ammissione ai pubblici concorsi. L’equipollenza dei titoli di studio, infine, ai fini dell’ammissione dei pubblici concorsi, può essere riconosciuta, secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente, dal bando di concorso. In tale caso, dunque, è l’amministrazione che bandisce il concorso a riconoscere la equipollenza delle lauree ai fini della ammissione al concorso e, come precisa la giurisprudenza, ’’il termine equipollenza fra i titoli di studio ai fini dell’ammissione a pubblici concorsi ha un preciso significato e contenuto essendo strettamente correlato alla natura delle funzioni che il dipendente sarà chiamato a svolgere ed alla specifica preparazione culturale e professionale connessa col titolo di studio’’ (TAR Calabria Sez. Reggio Calabria, 2.3.1993, n. 176). Per quanto concerne il quesito specifico, pertanto, si precisa quanto segue: in ordine alla certificazione della equipollenza della laurea in scienze agrarie e scienze forestali, non sembra, dato quanto sopra esposto, che essa possa essere rilasciata dal Consiglio Nazionale, essendo necessario un provvedimento legislativo o ministeriale specifico al riguardo. Con riferimento ai singoli concorsi pubblici, ove l’amministrazione individui i titoli necessari per essere ammessi al concorso in base all’oggetto specifico dell’attività oggetto del concorso medesimo, è possibile che l’amministrazione stessa ritenga l’equipollenza di certi titoli accademici per quello specifico concorso, ciò in quanto l’amministrazione gode di una discrezionalità nella scelta dei requisiti necessari per partecipare al concorso e, pertanto, può stabilire che la laurea in scienze agrarie possa ritenersi equipollente a quella in scienze forestali per il concorso da lei bandito.




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