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a cura di Conaf (03/02/2009) Alcuni Ordini ci hanno chiesto delucidazioni in merito all’esercizio della professione da parte di iscritti dipendenti di imprese, società o associazioni di categoria. Il legale del Conaf si è così espresso: “Al primo quesito“un dottore agronomo o un dottore forestale, regolarmente iscritto, può esercitare la professione in quanto dipendente di un’impresa, società o associazioni di categoria”, si deve rispondere in maniera affermativa, tenuto conto che la legge 7/01/1976 n. 3 “Ordinamento della professione del dottore agronomo e dottore forestale” espressamente prevede al comma 2 dell’art. 3 che ”…per l’esercizio dell’attività professionale di cui all’art. 2 è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto d’impiego o collaborazione o qualsiasi titolo…”: ne discende, pertanto, che il dottore agronomo o il dottore forestale, che è regolarmente iscritto all’Albo, può esercitare la professione in quanto dipendente di soggetto pubblico o privato”. Tenuto conto che, correttamente, l’Ordine richiedente ha interessato anche l’EPAP, si ritiene di dover rimettere la risposta della seconda parte del primo quesito a tale Ente per competenza. Solo per completezza si segnala che la risposta a tale secondo punto del quesito va ritrovata nell’art. 1 del D.Lgs. 10.2.1996, n. 103 (fonte normativa istitutiva dell’Ente di Previdenza Professionale) e, nell’art. 1, comma 1 del Regolamento EPAP (approvato con Decreto del Ministero del Lavoro il 16.5.2007), che richiede l’iscrizione all’EPAP dei professionisti iscritti agli Albi che lavorino quali dipendenti, ove svolgano, anche in forma occasionale e saltuaria, attività libero professionali (sono le fattispecie previste del comma 2, in via generale, e del comma 4 per i soli dipendenti pubblici, dell’art. 3 L. 3/76). Quanto al secondo quesito, “quali requisiti contrattuali”, come già anticipato nella risposta al primo quesito i dottori agronomi e i dottori forestali possono esercitare l’attività professionale, in qualità di dipendenti, sia per enti pubblici che per società o imprese private. Il rapporto contrattuale sarà chiaramente definito sulla base dell’inquadramento e delle concrete mansioni assegnate, nell’ambito del singolo rapporto instaurato, secondo la contrattazione collettiva rientrante nel campo di appartenenza del datore di lavoro, ovvero secondo le caratteristiche del contratto di collaborazione ad esso applicabile. Quanto, infine, al terzo quesito “la fattura della prestazione professionale” va evidenziato che, poiché la prestazione del dottore agronomo o dottore forestale è a favore del datore di lavoro, è evidente che il rapporto di fatturazione nei confronti della clientela rimane in capo alla società – datrice di lavoro e, pertanto, non si può applicare il contributo integrativo previdenziale dell’Ente di Previdenza, salvo che si tratti di società professionale in cui il dottore agronomo o il dottore forestale presti attività quale collaboratore di un socio professionista della stessa, essendo, in tal caso, i componenti della società di professionisti tenuti all’iscrizione all’EPAP (v. comma 1 bis, dell’art 1 Regolamento EPAP, sopra citato) e ad emettere, quindi, fattura con l’applicazione di contributi previdenziali. Va ribadito, a riguardo, per maggior chiarezza, che esula dall’attività consentita dalla legge ed integra gli estremi del reato di abusivo esercizio della professione ex art. 348 c.p. la sottoscrizione da parte di società (differenti da società di professionisti regolarmente iscritte negli appositi albi) di atti di natura professionale ed oggetto delle competenze riservate agli iscritti agli Ordini. Ne discende, pertanto, che il professionista che operi in qualità di dipendente di un datore di lavoro privato, può legittimamente svolgere la propria attività a favore dello stesso, ma non a favore dei clienti del datore di lavoro, concretandosi in tal caso una illegittima fattispecie di interposizione nel contratto d’opera professionale, riconducibile all’abusivo esercizio della professione di cui sopra. A riguardo giova rammentare che i Consigli dei dottori agronomi e dottori forestali, ai sensi della lett. b), comma 1, art. 13, L. 3/76, sono tenuti a svolgere le opportune attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione. << Indietro |