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a cura di Conaf (09/01/2009) L’aspetto nodale del quesito, risiede nell’interpretazione dei commi III e IV dell’art. 3 L. 7/01/1976 n. 3, in ordine alla nozione da attribuire a “pubblica amministrazione”. A riguardo si reputa che non sia necessaria una espressa pronuncia interpretativa da parte del Ministero Vigilante od una modifica normativa ad hoc, sebbene auspicabile ed utile, tenuto conto che la nozione di Pubblica Amministrazione di cui alle citate disposizioni, può agevolmente essere interpretata alla luce del significato da essa assunta nel diritto vivente, come ogni nozione giuridica o definizione del diritto di natura generale o di categoria. Pertanto, come correttamente richiamato nel quadro evolutivo della nozione di P.A., ad oggi certamente per Pubblica Amministrazione si intende ogni organo o struttura facente parte dell’organizzazione statale centrale o periferica, ivi comprese le persone giuridiche di diritto privato (società di capitali) che siano partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici. Chiarito tale profilo, è agevole dedurre che anche un Dottore Agronomo o Dottore Forestale che presti la sua attività, in qualità di dipendente, per una Società a completa partecipazione statale, ricade nell’applicazione del comma IV dell’art. 3 L. 3/76, per l’ipotesi in cui egli voglia svolgere, ulteriormente alla attività che presta nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, anche attività libero-professionale. È evidente che tale attività libero-professionale può essere dallo stesso svolta nei limiti consentiti dall’ordinamento interno della P.A. da cui dipende, come prescritto dal comma IV dell’art. 3 dell’Ordinamento della categoria. Nell’ambito dello svolgimento di tale attività libero-professionale, il dipendente pubblico sarà soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza secondo il combinato disposto del comma V dell’art. 3 e del comma I, lett. b) dell’art. 13 della L. 3/76. << Indietro |